Il “contatto sociale”: responsabilità dell’Istituto scolastico nei confronti dell’alunno
L’articolo 1173 c.c. stabilisce che a rappresentare fonte di obbligazione siano non solo il contratto o il fatto illecito, ma anche << […] ogni altro atto o fatto idoneo […] >>.
A ciò si aggiunga che l’articolo 1176 c.c. impone al debitore l’obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni secondo diligenza.
Tale norma distingue, due tipologie di diligenza e segnatamente quella c.d. “del buon padre di famiglia” di cui al primo comma, più generale, applicabile nella maggior parte dei casi; nonché la c.d. “diligenza qualificata” di cui al secondo comma, relativa ai rapporti tra professionisti, che dovrà essere valutata in relazione al tipo di attività svolta.
Ebbene, giurisprudenza ormai consolidata (ex multis Cass. 24071/2017), nell’interpretare il dettato dell’articolo 1173 c.c. e nell’enucleare la tesi del c.d. “contatto sociale”, afferma che sussista un’obbligazione ogni qualvolta un soggetto agente sia investito di un determinato status, che gli attribuisca dovere di solidarietà sociale – e quindi di diligenza ai sensi dell’articolo 1176, 2°co c.c. – anche in mancanza di un vero e proprio contratto.
Pertanto, da tale “contatto sociale” discendono reciproci obblighi di buona fede, protezione ed informazione – ai sensi degli articoli 2 Cost., 1175, 1176 e 1375 c.c. – che sebbene estranei all’oggetto della prestazione contrattuale, sono comunque coinvolti nella realizzazione di un risultato negoziale programmato.
Fermo quanto sopra, con l’ordinanza 20285/2019 la Corte di Cassazione è giunta a confermare che in caso di danni all’alunno sussiste la responsabilità “da contatto sociale qualificato” dell’Istituto scolastico affidatario, sul quale gravano i doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono il controllo e la vigilanza del minore o dell’incapace fino a quando non intervenga un altro soggetto ugualmente responsabile.
Nel caso di specie il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca (MIUR) e la società assicuratrice R.M. s.p.a. ricorrevano per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce, con la quale è era accertata la responsabilità per le lesioni subite da S. C., all’età di 8 anni, mentre si accingeva a uscire dalla scuola, verificatesi a causa di un violento urto della mano sulla vetrata della porta d’uscita, ove lo attendeva il padre.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha osservato che la valutazione di responsabilità in termini di commissione di un illecito extracontrattuale da omessa custodia rileva anche sotto il profilo contrattuale, perché le condizioni di pericolo per i terzi della struttura, a loro volta, avrebbero richiesto una maggiore cura nella custodia dei minori in fase di uscita, rilevando tali aspetti riguardo agli obblighi di vigilanza sulle modalità di sorveglianza effettuate in concreto dalla cooperativa affidataria.
L’esternalizzazione di funzioni di vigilanza sui minori o incapaci non comporta un esonero dalla responsabilità contrattuale cui è tenuto in via primaria il soggetto affidatario, permanendo il dovere di vigilanza in relazione alla responsabilità “da contatto sociale qualificato” che implica l’assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 cod.civ.
Di talché, in tale ipotesi, i doveri di protezione permangono sull’istituto scolastico, e al contempo impongono il controllo e la vigilanza del minore o dell’incapace fino a quando non intervenga un altro soggetto ugualmente responsabile, chiamato a succedere nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia che, ovviamente, non può coincidere con il soggetto cui è assegnata solo una quota parte delle funzioni che competono all’affidatario.