Il decreto Dignità ha introdotto importanti modifiche, soprattutto sul tema delle causali e sulla durata ai contratti a termine, fatto che ha creato molta apprensione negli operatori del settore che si trovano ad applicare la nuova normativa. Fortunatamente, la legge di conversione (L. 96/2018), ha previsto una norma transitoria in materia di contratti a termine: con tale disposizione vengono fatti salvi dalle nuove misure legislative, relative ai limiti di durata e alle causali obbligatorie, i contratti a tempo determinato stipulati sino alla data del 31 ottobre 2018.
Di conseguenza le nuove regole si applicheranno ai rinnovi dei contratti a termine e alle proroghe stipulate a partire dal 1° novembre 2018. Vediamo di conseguenza quali sono le tempistiche per l’operatività delle nuove regole. Con la legge di conversione del decreto Dignità (L. n. 96/2018), ed in particolare il primo comma dell’articolo 1, sono stati modificati alcuni limiti, ripristinando, le causali obbligatorie da specificare per la validità del contratto stesso. In sede di conversione il legislatore ha introdotto una norma transitoria, contenuta nel secondo comma dell’articolo 1, con la quale vengono fatti salvi, dalle nuove regole, i contratti a tempo determinato stipulati sino al 31 ottobre 2018. Di conseguenza le nuove regole si applicheranno ai rinnovi dei contratti a termine e alle proroghe stipulate dal 1° novembre 2018, mentre dal 14 luglio 2018 sono vigenti i limiti imposti dal decreto Dignità esclusivamente per i nuovi contratti a tempo determinato.
Per nuovi contratti a tempo determinato devono intendersi quelli perfezionatosi con lavoratori che non hanno avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro. Con ciò identificando i contratti a termine stipulati con lavoratori che non hanno mai avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato con quello specifico datore di lavoro. Ritengo che in questa casistica (vigenza delle nuove regole dal 14 luglio 2018) rientrino anche i rapporti di lavoro a tempo determinato, stipulati con lavoratori che hanno avuto precedenti esperienze con l’azienda (anche di tipo non subordinato come ad esempio le prestazioni occasionali, collaborazioni o stage). Costituirà, viceversa nuovo contratto a termine quello del lavoratore che in passato abbia lavorato per la datrice di lavoro in forza di lavoro somministrato a termine tramite agenzia preposta.
Segnalo, infine, che nel caso di riassunzione sino al 31 ottobre 2018 di un ex lavoratore, con un contratto di lavoro a tempo determinato, si potranno applicare i limiti della precedente normativa, ovvero:- 36 mesi, quale durata massima complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro; 5 proroghe, nell’arco dei complessivi 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti a termine stipulati tra le parti; “acausalità” per la sottoscrizione dei contratti. Una volta raggiunta la data del 1° novembre 2018, su tutti i contratti a tempo determinato da stipulare, e sulle relative proroghe, dovranno essere applicate le nuove regole.
Logicamente i contratti a termine stipulati antecedentemente a tale data e che prevedono un periodo che andrà oltre i 24 mesi (anche con la sommatoria di precedenti rapporti di lavoro a termine) potranno continuare sino a scadenza. Il nuovo limite di durata (24 mesi) per la sottoscrizione dei contratti a tempo determinato, previsto dalla nuova normativa, può essere derogato dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale.